Diritto all’oblio oncologico

“Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, la quale introduce il “diritto all’oblio oncologico”.

Per “diritto all’oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

Pertanto, dal 2 gennaio 2024, giorno di entrata in vigore della Legge, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’Assicurando/Assicurato, non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito.

Una persona si può considerare guarita da patologia oncologica, secondo la definizione della Legge, quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute. Tale periodo è ridotto della metà (5 anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

La Legge, all’articolo n. 5 “Disposizioni transitorie e finali”, prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che saranno pubblicati nell’arco dei prossimi mesi, con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione.”