Diritto all’oblio oncologico

Diritto all’oblio oncologico

La Legge n. 193 del 7 dicembre 2023, entrata in vigore il 2 gennaio 2024, introduce il diritto all’oblio oncologico, ossia il diritto delle persone guarite da una malattia oncologica di non dover dichiarare la precedente patologia e di non essere sottoposte a indagini sulla stessa nei casi previsti dalla legge, compresa la stipula o il rinnovo di contratti assicurativi.

Una persona si può̀ considerare guarita da patologia oncologica, secondo la definizione della Legge, quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più̀ di 10 anni dalla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute. Tale periodo è ridotto della metà (5 anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età̀.

Per alcune specifiche patologie oncologiche, i termini possono essere ulteriormente ridotti secondo quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi.

Pertanto, l’Assicurando/Assicurato non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito e quindi è maturato il diritto all’oblio – secondo i termini indicati dalla normativa – nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione sono richieste dichiarazioni sullo stato di salute.

 

Certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni

Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa siano già state fornite, se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all’oblio oncologico, il soggetto interessato può richiedere la cancellazione di tali informazioni, inviando la certificazione medica che attesti l’avvenuto oblio oncologico, nei termini indicati dalla legge.

Le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate dalla Compagnia per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la solvibilità del contraente.

La Società procederà alla cancellazione delle informazioni, in precedenza acquisite, entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.

 

Documentazione necessaria

Per esercitare il diritto all’oblio oncologico occorre inviare alla Compagnia:

  • Nome e cognome dell’assicurato;
  • Copia del documento di identità e Codice fiscale;
  • Numero di polizza;
  • Certificazione rilasciata dal medico competente attestante il possesso dei requisiti.

La richiesta dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi:

 

Di seguito si riporta elenco allegato al Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024. Lo stesso potrà essere aggiornato dal Legislatore entro il 31 dicembre di ogni anno, ove necessario.